Art. 9.
(Rifinanziamento delle misure a sostegno dell'imprenditoria e dell'autoimprenditorialità femminile).

      1. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, l'articolo 3 della legge 10 aprile 1991, n. 125, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - (Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale). - 1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, non inferiore al 25 per cento, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per le pari opportunità.
      2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, è accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale permanente tripartita costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all'articolo 5.
      3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni con il seguente criterio:

          a) per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati;

 

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          b) per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'Istituto nazionale di statistica, è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente».

      2. A decorrere dall'anno 2006, il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 215, è finanziato nella misura di 30 milioni di euro in ragione d'anno.
      3. Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la legge 25 febbraio 1992, n. 215, e successive modificazioni, in accordo con le associazioni di categoria, programmi per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione delle lavoratrici autonome.